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STUDIO CONSULENZE DOTT. MARCO MASONI

SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE E DECRETO 231

Premessa

Il D.Lgs. 231/01 e s.m.i. disciplina la responsabilità delle persone giuridiche (enti) per i reati commessi da persone appartenenti all’ente e da cui l’ente trae un illegittimo vantaggio.
Tra le numerose fattispecie di reato indicate nel decreto troviamo:

  • Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  • Art. 25-undecies – Reati ambientali

 

Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG)

Al fine di non essere ritenuto responsabile dei reati indicati, l’ente (azienda) deve dimostrare che:
a) Ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b).

Sicurezza sul lavoro

Per l’adozione di un MOG efficace per la tutela del reato relativo alla sicurezza sul lavoro l’art. 30 del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti necessari:
art. 30 del D.Lgs. 81/08
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

Come indicato al comma 5, i modelli organizzativi ritenuti conformi all’art. 30 e, di conseguenza, esimenti della responsabilità prevista dal decreto 231 sono quelli elaborati secondo:

  • Linee guida UNI-INAIL 2001
  • OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001:2018)
  • Procedure semplificate commissione Consultiva Permanente 27/11/2013

Ogni altro diverso criterio per l’elaborazione di un MOG per la parte relativa alla sicurezza, è soggetto, da parte dell’azienda, all’onere della prova che quanto è in esso contenuto è conforme a quanto indicato nei sistemi sopra citati.
La Circolare del 11/07/2011 fornisce le correlazioni tra i requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007

 

Ambiente

A differenza della materia sicurezza, in tema di ambiente non esiste una norma equivalente all’art. 30 precedentemente citato; tuttavia per similitudine si può affermare che un modello organizzativo ritenuto esimente sia quello elaborato secondo la norma:

  • ISO 14001:2015

sia da ritenersi esimente in quanto soddisfa i requisiti di un MOG:

  1. Definire misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
  2. Assicurare una efficace attuazione del modello tramite una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività

 

Sistema sanzionatorio

Al fine di rendere esimente un modello organizzativo, il decreto 231 prevede all’art. 6 comma e) l’obbligo di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo (MOG).

Pertanto, a compendio di uno dei sistemi di gestione sicurezza sopra descritti, è necessario che l’azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati e il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo commessi da soggetti sia interni che esterni all’azienda.

Il tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari devono essere coerenti con quanto indicato nei contratti di lavoro applicabili e nelle norme generali sul lavoro. Il sistema disciplinare deve essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale (C.d.A.) e diffuso a tutti i soggetti interessati sia interni che esterni all’azienda.